Art. 4.
(Numero dei componenti del Governo).

      1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore a due Ministri e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
      2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a settantadue.